Il decreto di scioglimento, con validità dai 12 ai 18 mesi (prorogabili a 24 mesi) determina la cessazione dalla carica di tutti i titolari di cariche elettive nonché la risoluzione di tutti gli incarichi ai dirigenti e consulenti nominati dagli organi sciolti. Per le “prime elezioni” che si tengono dopo lo scioglimento nella regione nel cui territorio si trova l’ente interessato, non sono candidabili gli amministratori che “hanno dato causa” allo scioglimento stesso, previa tempestiva dichiarazione del tribunale civile, cui il Ministro dell’interno trasmette la proposta di scioglimento: la disposizione è volta ad evitare che, grazie al successivo turno elettorale, i soggetti responsabili dello scioglimento possano ricoprire nuovamente i medesimi, o simili, ruoli amministrativi.
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