mercoledì 09 Ottobre, 2024 - 14:28:11

Frugare nella spazzatura altrui è reato

L’altro ieri il sindaco di Maruggio ha pubblicato, sul suo profilo pubblico di Facebook, alcune foto scattate nel territorio di Maruggio che ritraggono rifiuti abbandonati e non differenziati.  Allora ci siamo chiesti: è legale che un cittadino, anche se riveste la carica di sindaco, possa pubblicare queste foto? E’ lecito rovistare nella spazzatura dei cittadini? Abbiamo cercato sul web e abbiamo trovato le risposte nel sito on-line LA LEGGE PER TUTTI.  Se ne avete voglia leggete l’articolo che segue.

Chi fruga nella spazzatura altrui o nei cassonetti pubblici dell’immondizia commette reato, in particolare quello di furto. Ma com’è possibile se si tratta di cose abbandonate dal proprietario che, quindi, così facendo, ha dimostrato di disinteressarsi degli oggetti in questione? In verità, tutto ciò che finisce nella spazzatura non può ritenersi abbandonato e, quindi, non diventa “di proprietà di nessuno”, ma passa automaticamente nella proprietà del Comune. Quest’ultimo, divenendo così titolare dei sacchetti dell’immondizia, può farne ciò che vuole: dal riciclo (senza perciò dover pagare alcunché alle famiglie che hanno contribuito alla produzione di nuovi oggetti con la propria spazzatura), allo smaltimento secondo le procedure che la P.A. ritiene più consone al caso di specie. Dunque, chi ruba la spazzatura, ruba al Comune, in quanto nuovo proprietario degli oggetti abbandonati dalle famiglie.

Quale pena si applica a chi rovista nella spazzatura altrui?

La pena prevista dal codice penale per il reato di furto è della reclusione fino a tre anni e con la multa da 154 euro a 516 euro. In più c’è l’aggravante per aver rubato cose esposte (per consuetudine o necessità) alla pubblica fede (ossia in mezzo a una strada).

Chi può denunciare chi rovista nella spazzatura altrui?

Se però è vero che tutto ciò che viene gettato nei cassonetti della spazzatura diventa proprietà del Comune e della società che poi si occuperà della raccolta dei rifiuti, è anche vero che solo la pubblica amministrazione è il soggetto leso in caso di sottrazione.

Il che può diventare uno svantaggio per il cittadino la cui privacy è stata lesa dal trafugatore di immondizia: il legittimato ad avviare le azioni penali è solo il Comune e non anche il cittadino (il quale non potrà sporgere querela per furto), in quanto non più proprietario della spazzatura.

Con la conseguenza che se il sig. Rossi si accorge che, ogni giorno, un vagabondo va a rovistare nel cassonetto sotto casa e, così facendo, apre i suoi sacchetti, invadendone la privacy (si pensi alle lettere, alle bollette, alle pubblicità che tuttavia riportano i suoi dati; si pensi anche ai medicinali, ai fogli di carta utilizzati con la stampante del computer e contenenti testi personali, ecc.) può solo segnalare l’episodio al Comune, ma non anche denunciarlo per furto. Tutt’al più si potrebbe pensare a una querela per lesione della privacy. Dietro la segnalazione del cittadino, però, il Comune è tenuto ad agire, in quanto pubblico ufficiale venuto a conoscenza di una notizia di reato e, come tale, obbligato a darne notizia alla pubblica autorità giudiziaria.

La spazzatura e la tutela della privacy

Il Garante della Riservatezza ha sottolineato le strette correlazioni tra l’atto di frugare nella spazzatura altrui e la lesione della privacy. Tanto è vero che ha vietato, alle amministrazioni comunali, le verifiche indiscriminate sui sacchetti dell’immondizia volte a individuare i trasgressori delle norme sulla raccolta differenziata. Il Comune non può, quindi, inviare i propri ispettori a rovistare nei cassonetti per poter poi elevare multe; i controlli devono essere mirati nei confronti di soggetti specifici per i quali vi siano già indizi di violazione dei regolamenti sulla differenziata. Diversamente – in caso di controlli non selettivi, ma generalizzati – verrebbe violata la privacy della cittadinanza intera e il Comune verrebbe in possesso di informazioni riservate.

Il Garante ha inoltre vietato i “sacchetti trasparenti” nei casi in cui la raccolta della spazzatura avviene “porta a porta”; in tal caso, infatti, chiunque si trovi a passare sul pianerottolo o vicino alla porta della villa altrui potrebbe facilmente visionarne il contenuto. Da evitare le etichette adesive sul contenitore dei rifiuti, con nome e indirizzo del soggetto, mentre è lecito l’utilizzo di un codice a barre.

Se l’oggetto viene abbandonato o smarrito

Se l’oggetto non è stato volontariamente e consapevolmente abbandonato nella regolare spazzatura, ma per terra, su un muretto o in qualsiasi altro posto non destinato alla raccolta (differenziata o indifferenziata della spazzatura)? In tal caso non scatta alcun reato, in quanto il codice civile [1] stabilisce che le cose mobili (non quindi la casa, un’auto, ecc.) abbandonate dal legittimo proprietario non sono più di proprietà di nessuno (quindi, in questo caso, neanche del Comune). Chiunque però può diventarne legittimo proprietario semplicemente impossessandosi dell’oggetto.

Diverso però è il caso di smarrimento dell’oggetto (e non di volontario e consapevole abbandono). In questo caso, la legge [2] stabilisce che colui che trova un oggetto dimenticato o smarrito da altri deve:

  • restituirlo al legittimo proprietario. Ciò richiede l’uso della normale diligenza nell’individuazione del nominativo: così, nel caso di un portafogli, bisognerà leggere nome e cognome sui documenti; nel caso di un cellulare, tentare di chiamare qualcuno dei contatti per chiedere loro a nome di chi è registrato il suddetto numero, ecc.;
  • se, però, il nome del proprietario non è noto o non può essere recuperato, l’oggetto va consegnato al Sindaco del luogo in cui il bene è stato trovato. In tal caso, il bene viene custodito presso l’ufficio “oggetti smarriti”.

Chi non adempie a tali due obblighi commette un reato, quello di appropriazione di cose smarrite [3], illecito che scatta sia se ci si impossessi di un oggetto che di denaro.

Se, però, dopo un anno dalla consegna al Comune dell’oggetto smarrito – o più esattamente dall’ultimo giorno della pubblicazione della sua consegna nelle mani del Sindaco – nessuno si presenta per reclamarne la proprietà, l’oggetto si considera “abbandonato” e il ritrovatore ne diviene ufficialmente proprietario. Invece, se si presenta il proprietario, questi – se il ritrovatore lo chiede espressamente – dovrà compensarlo con un premio pari a un decimo del valore dell’oggetto smarrito.

Furto nella piazzola ecologica

La Cassazione ha sanzionato anche il furto avvenuto nella cosiddetta “piazzola ecologica”. La cd. “piazzola ecologica”, seppur gestita da privati, rientra nella nozione di stabilimento pubblico. La gestione dei rifiuti costituisce, infatti, attività di pubblico interesse, minuziosamente regolamentata dalla legge in considerazione dei rilevanti interessi pubblici coinvolti e dei molteplici riflessi che essa ha sull’ambiente, sulla pubblica salute, sul decoro urbano e, non ultimo, sull’economia. Pertanto, i luoghi e gli edifici destinati allo stoccaggio e al trattamento dei rifiuti, quali componenti essenziali del ciclo di smaltimento, sono “stabilimenti” rilevanti ai fini dell’applicazione di una aggravante [5]. E ciò per via dei rilevanti interessi ambientali coinvolti, riguardanti il decoro urbano, la salute pubblica e l’economia.

note

[1]Art. 923 cod. civ.

[2]Art. 927 cod. civ.

[3]Art. 647 cod. pen.

[4] Cass. sent. n. 42822/2014.

[5] Art. 625 cod. pen., co. 1. n. 7.

 

Fonte: www.laleggepertutti.it

 

 

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