Sempre nel 2016 intervennero anche le telecamere di Striscia la Notizia, la trasmissione satirica di Canale 5, con il suo inviato Pinuccio. Non poche le denunce presentate dall’ambientalista Mimmo Carrieri che ha continuato senza sosta la sua battaglia per garantire il rispetto dell’ambiente e dei diritti dei cittadini.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce – Sezione Prima con la sentenza, del 4 aprile 2018, accoglie il ricorso presentato dalla società Torre Moline SpA.
Riportiamo lo stralcio della sentenza :
“… i processi di sedimentazione sia in corrispondenza dell’imboccatura portuale, che nel bacino retrostante, sono determinati esclusivamente da fattori esterni, indipendentemente dalle opere e dalle attività che andranno ad interessare l’area oggetto di richiesta di concessione, in relazione alla quale rappresentano un danno per cause di forza maggiore … Appare evidente come il relativo onere di manutenzione straordinaria per l’eventuale ripristino dei fondali non possa essere posto a carico del soggetto richiedente la concessione, ma debba rientrare nel quadro degli interventi che, in tali casi di forza maggiore, sono posti in essere dall’Amministrazione (Regione Puglia), che per legge ha competenza sul porto”.
“Orbene, ad avviso del Collegio le due previsioni sopra citate, apparentemente antinomiche, vanno lette nel senso che la prima enuncia la regola, e la seconda l’eccezione. In particolare, mentre la regola è quella che i costi per la manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico del concessionario (art. 6 lett. h) Atto 30/2001), l’eccezione è invece rappresentata dalla attività di dragaggio fondali e raccolta di alghe, che rientra nei casi di forza maggiore, e cui oneri sono pertanto a carico dell’Amministrazione (Piano di monitoraggio cit.). Ne consegue che la determinazione del Comune, volta a far ricadere sulla concessionaria i costi di dragaggio e raccolta alghe, è illegittima, e va pertanto annullata. Alla stessa stregua, i vari verbali di conferenza di servizi, nonché il verbale conclusivo, in quanto assunti con il contributo determinante (in senso negativo) del Comune, contributo influenzato dalla falsa rappresentazione in ordine al soggetto su cui gravano i costi del dragaggio, devono parimenti ritenersi illegittimi. Ne consegue, in accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti, l’annullamento degli atti impugnati.”